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 detersivo naturale 
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spero pure io...perchè con quello che costano mi scoccerebbe parecchio doverle ricomprare..... baciocuore


venerdì 24 ottobre 2008, 20:03
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Sere...mi spiace, anche io lo preparo con il Bimby, ma non mi è capitato che si scurissero le lame dubbioso
Speriamo che con il metodo che ti è stato suggerito ritornino come nuove ok

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venerdì 24 ottobre 2008, 22:04
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me lo auguro Sere..io non avendo il bimby uaauuuu , uso il mio super robot , trita, impasta e sminuzza e poi la pentola smaltata, che uso solo per questo lavoro...cuoce. ahaha

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sabato 25 ottobre 2008, 11:40
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ragazze non so.....ma sono tornata al metodo tradizionale....mi dispiace per l'ambiente ma al secondo lavaggio con il nuovo detersivo non mi sono trovata per niente bene.....peccato...soprattutto per le lame....ma dite che se provo ad andare al centro assistenza, visto che sono ancora in garanzia, potrei lamentarmi del fatto che si sono rovinate con del semplice limone??


sabato 25 ottobre 2008, 19:56
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Bohhhhhh, prova mah! ....dopotutto non è che ci fosse chissà che in questo detersivo, solo limone e aceto dubbioso

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sabato 25 ottobre 2008, 20:23
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infatti....mi sembra proprio strano che le lame non abbiano retto al contatto con aceto e limone anche se sono acidi.....manco fosse soda caustica....


sabato 25 ottobre 2008, 23:49
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a me è successo con un mixer ad immersione della braum,mi hanno cambiato tuti i pezzi, praticamente scatola nuova.. ok

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domenica 26 ottobre 2008, 20:13
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dunque, ho chiamato il centro assistenza....le lame non sono contemplate nella garanzia, nuove o ricambio....ma vi pare???
in ogni caso mi ha detto il tipo che le lame non sono rovinate, me lo ha detto al tel......, ma hanno semplicemente fatto reazione con l'acidità, è solo questione di chimica-meccanica....tutto qui.....staremo a vedere anche perchè la contempora, da quel poco che ho letto in un post di lio, non è amante dei clienti che hanno problemi coi loro prodotti.................................................................................................


mercoledì 29 ottobre 2008, 17:51
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Avalon ha scritto:
letto l'articolo di Internazionale di questa settimana su Cocacola e Sinaltrainal[/


Scusa, puoi dirmi qualcosa di più, che mi interessa?
Non usiamo coca cola ma mi interessa per informazione.... Un po' come la Galbani che fà la pubblicità dicendo "Galbani vuol dire fiducia" e "in ogni galbanino ci sono 20 l di latte fresco" e poi si viene a sapere di tutto quello che combinano con materiale avariato! sgrunt

Proprio in questo periodo la Cocacola fà la pubblicità sulla qualità del suo prodotto e mi chiedevo come mai.... Adesso leggendo il tuo post credo di aver capito.... gulp ....Perché non è vero..... out

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mercoledì 29 ottobre 2008, 18:13
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Per caso lo avete provato anche per pulire i vetri delle finestre?
Chissà perché ma mi ispira che potrebbe andare bene....

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mercoledì 29 ottobre 2008, 18:55
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paolaas ha scritto:
Avalon ha scritto:
letto l'articolo di Internazionale di questa settimana su Cocacola e Sinaltrainal[/


Scusa, puoi dirmi qualcosa di più, che mi interessa?
Non usiamo coca cola ma mi interessa per informazione.... Un po' come la Galbani che fà la pubblicità dicendo "Galbani vuol dire fiducia" e "in ogni galbanino ci sono 20 l di latte fresco" e poi si viene a sapere di tutto quello che combinano con materiale avariato! sgrunt

Proprio in questo periodo la Cocacola fà la pubblicità sulla qualità del suo prodotto e mi chiedevo come mai.... Adesso leggendo il tuo post credo di aver capito.... gulp ....Perché non è vero..... out


.... quando iniziano a strombazzare le loro qualità...hanno la coda di paglia........ naaaaa

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mercoledì 29 ottobre 2008, 19:55
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Queste cose mi fanno girare le scatole...manco se il Bimby fosse regalato argh con quello che costa si fanno problemi per delle lame?? naaaaa

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mercoledì 29 ottobre 2008, 23:36
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basilicofresco ha scritto:
.... quando iniziano a strombazzare le loro qualità...hanno la coda di paglia........ naaaaa


Infatti....
Ma in che modno siamo? Adesso io se voglio fare pubblicità al mio negozio ho paura di dire che lavoriamo bene perché qualcuno potrebbe pensare che è vero il contrario.... magone

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giovedì 30 ottobre 2008, 10:39
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beh la settimana scorsa , se non erro coi tempi, la galbani..vuol dire fiducia.... muto era a rai 3 per via dei ""formaggi""sottilette... (è un offesa per il vero formaggio) con escrementi vari dentro... gulp
E hanno ammesso che con la ditta incriminata , con a "capo" un tizio già incriminato in precedenza marameo , ma che continua a lavorare nei "formaggi", hanno avuto a che fare in passato, dandogli per "lavorare" uno dei loro stabilimenti..per poi rompere i rapporti di lavoro, ma già dal 2006 quando questa storia dei "formaggi" è stata scoperta...ma noi comuni mortali..lo abbiamo saputo solo ora.. ahimè ahimè

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giovedì 30 ottobre 2008, 12:32
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Barbara ha scritto:
Queste cose mi fanno girare le scatole...manco se il Bimby fosse regalato argh con quello che costa si fanno problemi per delle lame?? naaaaa

vero barbara....infatti mi fa inc...solo per questo, e poi come sarebbe a dire che le lame non sono comprese nella garanzia???????


giovedì 30 ottobre 2008, 14:09
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basilicofresco ha scritto:
beh la settimana scorsa , se non erro coi tempi, la galbani..vuol dire fiducia.... muto era a rai 3 per via dei ""formaggi""sottilette... (è un offesa per il vero formaggio) con escrementi vari dentro... gulp
E hanno ammesso che con la ditta incriminata , con a "capo" un tizio già incriminato in precedenza marameo , ma che continua a lavorare nei "formaggi", hanno avuto a che fare in passato, dandogli per "lavorare" uno dei loro stabilimenti..per poi rompere i rapporti di lavoro, ma già dal 2006 quando questa storia dei "formaggi" è stata scoperta

A parte che mi sembra che incriminato, per la Galbani, non ci sia un solo stabilimento.... dubbioso
Comunque trovo molto comodo riversare tutte le colpe ad un solo personaggio, usato come capo espiatorio per uscirne bene come azienda!!! out

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giovedì 30 ottobre 2008, 16:05
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ma le ditte incriminate erano diverse, anzi sono...ma si è presentata solo la Galbani..le rendiamo merito..
Il capo del laboratorio, incriminato era già stato dentro per 8 mesi per le stesse accuse, uscito ha poi ricominciato.. mah!
certo questo è quello che ci raccontano, ma che le varie soc.tà non sapessero nulla è assolutamente non vero, ci sono registrazioni di dipendenti che si bruciano da soli....ma ora verrà fuori, che erano alcuni Dipendenti che facevano i mastrussi...cioè i traffici..ovviamente i grandi nomi non sapevano nulla...bla...bla... pinocchio pinocchio
Intanto..se è stata scoperta del 2006, NOI almeno IO lo saputo praticamente ora..non sono una consumatrice devota di sottilette..(destino vuole le avevo acquistate pochi giorni prima per degli spostamenti di mio figlio.. oooh! splash ), cioò non toglie che dal 2006, siamo quasi alla fine del 2008...cosa hanno e abbiamo mangiato? diavolo mestolini mestolini

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giovedì 30 ottobre 2008, 19:05
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basilicofresco ha scritto:
..ovviamente i grandi nomi non sapevano nulla...bla...bla... pinocchio pinocchio


Proprio pinocchio pinocchio !!!!!

Per foruna non ho mai preso molto della Galbani, però dicono anche Invernizzi, Santa Lucia (io prendevo il mascarpone.... opss ).....

Sì che sto attenta e anche per le micie non prendo le schifezze.... Poi va a finire che le mangio io.... mah!

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giovedì 30 ottobre 2008, 19:56
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tosca ha scritto:
vero barbara....infatti mi fa inc...solo per questo, e poi come sarebbe a dire che le lame non sono comprese nella garanzia???????

Io non sono informata sui prezzi dei singoli componenti del Bimby, più o meno, sai quanto costano le lame? dubbioso
A titolo informativo...non si sa mai anche per me Occhietti

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giovedì 30 ottobre 2008, 22:21
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cara barbara io purtroppo sono informata sul prezzo delle lame perchè le ho dovute comprare proprio l'anno scorso....nuovo gruppo coltelli, quello che va in lavastoviglie, compreso di farfalla....tieniti forte....65 euro!!!!!!!!!!!!!!!!!!
e una roba che costa così non è contemplata dalla garanzia!!!!!!!!!!!!! muto


venerdì 31 ottobre 2008, 0:19
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E mi tengo forte si...sessantacinque eurini?? gulp
Incredibile... ahimè

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venerdì 31 ottobre 2008, 0:31
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mazzzzzzzzzzza......oh....già costa una cifra da solo sto benedetto bimby..ma ogni pezzo è una fucilata!! diavolo
mi sembra già eccessiva la cifra che pago per i pezzi di ricambio del mio super braum..un coperchio dell'impastatrice.. 35€, che prima o dopo dovrò cambiare, visto che si stà venando nel centro.. argh

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venerdì 31 ottobre 2008, 13:32
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eh già e poi pensate che il modello del 2004 era nato con delle imperfezioni che riguardavano anche il gruppo coltelli...ma credete che la contempora abbia detto qualcosa a chi doveva cambiare il gruppo?
e certo se quello non è compreso nella garanzia.....
con quello che costa l'aggeggio, bisopgna solo pregare di essere stati fortutati con l'acquisto.....peccato perchè è una macchina che vale....il difetto è nella ditta che lo produce....e so' pure tedeschi!!!


venerdì 31 ottobre 2008, 18:59
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tosca ha scritto:
eh già e poi pensate che il modello del 2004 era nato con delle imperfezioni che riguardavano anche il gruppo coltelli...ma credete che la contempora abbia detto qualcosa a chi doveva cambiare il gruppo?
e certo se quello non è compreso nella garanzia.....


Però fanno un po' i furbetti.... out
Perché anche se vendono dalla Germania, vendono in Italia e devono sottostare alla legge italiana sul difetti di fabbrica....

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n.24
Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo. (GU n. 57 del 8-3-2002- Suppl. Ordinario n.40)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria 2000), ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;
Vista la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2001;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 febbraio 2002;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Disciplina della vendita dei beni di consumo

1. Dopo il paragrafo 1 della sezione II del capo I del titolo III del libro IV del codice civile e' inserito il seguente paragrafo:
"1-bis. - Della vendita dei beni di consumo.

1519-bis (Ambito di applicazione e definizioni). - Il presente paragrafo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonche' quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.
Ai fini del presente paragrafo si intende per:
a) consumatore: qualsiasi persona fisica che, nei contratti di cui al comma primo, agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
b) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:
1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalita' dalle autorita' giudiziarie, anche mediante delega ai notai;
2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantita' determinata;
3) l'energia elettrica;
c) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attivita' imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma primo;
d) produttore: il fabbricante di un bene di consumo, l'importatore del bene di consumo nel territorio della Unione europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene di consumo il suo nome, marchio o altro segno distintivo;
e) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicita';
f) riparazione: nel caso di difetto di conformita', il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.
Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa.

1519-ter (Conformita' al contratto). - Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.
Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:
a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualita' del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualita' e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore puo' ragionevolmente
aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicita' o sull'etichettatura;
d) sono altresi' idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.
Non vi e' difetto di conformita' se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformita' deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.
Il venditore non e' vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma secondo, lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che:
a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza;
b) la dichiarazione e' stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore;
c) la decisione di acquistare il bene di consumo non e' stata influenzata dalla dichiarazione.
Il difetto di conformita' che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo e' equiparato al difetto di conformita' del bene quando l'installazione e' compresa nel contratto di vendita ed e' stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilita'. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.

1519-quater (Diritti del consumatore). - Il venditore e' responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformita' esistente al momento della consegna del bene.
In caso di difetto di conformita', il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformita' del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi terzo, quarto, quinto e sesto, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi settimo, ottavo e nono.
Il consumatore puo' chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
Ai fini di cui al comma terzo e' da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformita';
b) dell'entita' del difetto di conformita';
c) dell'eventualita' che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
Le spese di cui ai commi secondo e terzo si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.
Il consumatore puo' richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma sesto;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.
Dopo la denuncia del difetto di conformita', il venditore puo' offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
a) qualora il consumatore abbia gia' richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma sesto, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia gia' richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.
Un difetto di conformita' di lieve entita' per il quale non e' stato possibile o e' eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non da' diritto alla risoluzione del contratto.

1519-quinquies (Diritto di regresso). - Il venditore finale, quando e' responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto
di conformita' imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, puo' agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.

1519-sexies (Termini). - Il venditore e' responsabile, a norma dell'articolo 1519-quater, quando il difetto di conformita' si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 1519-quater, comma secondo, se non denuncia al venditore il difetto di conformita' entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non e' necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o l'ha occultato.
Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformita' che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero gia' a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformita'.
L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, puo' tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 1519-quater, comma secondo, purche' il difetto di conformita' sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.

1519-septies (Garanzia convenzionale). - La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalita' indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicita'.
La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:
a) la specificazione che il consumatore e' titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti;
b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonche' il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.
A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.
La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.
Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi secondo, terzo e quarto rimane comunque valida e il consumatore puo' continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione.

1519-octies (Carattere imperativo delle disposizioni). - E' nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformita', volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullita' puo' essere fatta valere solo dal consumatore e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilita' di cui all'articolo 1519-sexies, comma primo, ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno.
E' nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilita' al contratto di una legislazione di un paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente paragrafo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

1519-nonies (Tutela in base ad altre disposizioni). - Le disposizioni del presente paragrafo non escludono ne' limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico".


Art. 2.
Norme transitorie

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano alle vendite dei beni e ai contratti equiparati per i quali la consegna al consumatore sia avvenuta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Fino al 30 giugno 2002, le disposizioni di cui all'articolo 1519-septies del codice civile, introdotto dall'articolo 1 del presente decreto, non si applicano ai prodotti immessi sul mercato prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2002

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro degli affari esteri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli

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venerdì 31 ottobre 2008, 19:35
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Prendo io l'incombenza di scrivere sotto la lista della Banda Bassotti... muto
Sereeee, come hai risolto con le lame? Occhietti

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mercoledì 3 dicembre 2008, 0:57
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me le sono tenute così come sono....sembra che usarle e lavarle acora in lavastoviglie non le abbia rovinate....speriamo bene..... thank's


mercoledì 3 dicembre 2008, 13:16
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